EMERGENZA CORONAVIRUS: D.P.C.M del 22 Marzo 2020
D.P.C.M del 22 MARZO 2020
Corona virus: D.P.C.M
del 22 Marzo 2020, il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.
Ecco, riassunte, le misure previste.
Vietato spostarsi dal Comune
in cui ci si trova se non per lavoro e salute
È vietato a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Viene cancellata la possibilità di rientrare al proprio domicilio,
abitazione o residenza, prevista nel D.P.C.M del 8 Marzo 2020 scorso
(all’articolo 1 comma 1 lettera a).
Sospese attività produttive
industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano
servizi di pubblica utilità
Sono sospese tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1, relativo ad attività e produzioni contrassegnate dal codice
Ateco, e che può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le attività
produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite le
attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di
cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si
trova l’attività produttiva. In essa vanno indicate specificamente le imprese e
le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività
consentite.
Sono consentite le attività che
erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146.
Lo stesso avviene per le attività
degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il
Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le
condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se
l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un
servizio pubblico essenziale.
Sono inoltre consentite le
attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre
attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo
previa autorizzazione del Prefetto.
Le imprese le cui attività sono
sospese per effetto del decreto, completano le attività necessarie alla
sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
Aperti vendita generi
alimentari e beni essenziali, farmacie, edicole, tabaccai
Per le attività commerciali,
resta fermo quanto disposto dal D.P.C.Mdel 11 Marzo 2020 (che all’allegato 1 prevede un elenco di attività di
commercio al dettaglio che non vengono sospese, da ipermercati, supermercati,
discount alle ferramenta e agli articoli per animali) e dall’ordinanza del
ministro della Salute del 20 marzo 2020. Proseguono quindi, garantendo la
distanza interpersonale di almeno un metro, le sole attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità; edicole, tabaccai, farmacie e
parafarmacie; i servizi bancari, finanziari, assicurativi. Nonché l’attività
del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le
filiere che ne forniscono beni e servizi.
Prosegue la produzione di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici
E’ sempre consentita l’attività
di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a
fronteggiare l’emergenza.
Pubbliche amministrazioni, in
ufficio esclusivamente per attività indifferibili
Per le pubbliche amministrazioni
resta fermo quanto previsto dall’articolo87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per il quale è limitata la
presenza negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro,
anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Non sospese le attività
professionali
Le attività professionali non
sono sospese ma per loro vale quanto già stabilito nel D.P.C.Mdel 11 Marzo 2020 scorso (articolo 1 punto 7), fra cui massimo utilizzo del
lavoro agile, il massimo incentivo di ferie e congedi, protocolli di sicurezza
anti-contagio.
ALLEGATO: D.P.C.M del 22 Marzo 2020 - Gazzetta Ufficiale
ALLEGATO: D.P.C.M del 22 Marzo 2020 - Gazzetta Ufficiale
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