EMERGENZA CORONAVIRUS: D.P.C.M del 11 Marzo 2020
D.P.C.M del 11 MARZO 2020
Corona virus: D.P.C.M del 11 Marzo 2020, contenente ulteriori
indicazioni per le imprese, i professionisti e altre attività.
ATTIVITÀ’
COMMERCIALI
Sono sospese le
attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle seguenti attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
l’accesso alle sole predette attività (quindi tutte le attività commerciali al
dettaglio che non sono in questo elenco devono chiudere):
·
Ipermercati
·
Supermercati
·
Discount di alimentari
·
Minimercati ed altri esercizi non specializzati
di alimentari vari
·
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
· Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
· Commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
·
Commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati
· Commercio al dettaglio apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice
ateco: 47.4)
· Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
·
Commercio al dettaglio di articoli
igienico-sanitari
·
Commercio al dettaglio di articoli per
l'illuminazione
·
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici
·
Farmacie
· Commercio al dettaglio in altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
·
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici in esercizi specializzati
· Commercio al dettaglio di articoli di
profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
·
Commercio al dettaglio di piccoli animali
domestici
·
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia
·
Commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento
·
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,
prodotti per la lucidatura e affini
·
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato via internet
·
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato per televisione
·
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto per corrispondenza, radio, telefono
·
Commercio effettuato per mezzo di distributori
automatici
Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese tutte
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio
e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e
all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le
attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse dalle seguenti (che sono dunque consentite):
·
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia
·
Attività delle lavanderie industriali
·
Altre lavanderie, tintorie
·
Servizi di pompe funebri e attività connesse
ALTRI SERVIZI
Restano garantiti, nel rispetto delle
norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le pubbliche amministrazioni, fermo
restando la raccomandazione di far fruire ai propri dipendenti di periodi di
ferie e congedo, fatte salve le attività strettamente necessarie alla gestione
dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti e individuano le
attività indifferibili da rendere in presenza.
ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E
PROFESSIONALI
In ordine alle attività produttive e
alle attività professionali si raccomanda che:
·
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità a distanza;
·
siano incentivate le ferie e i congedi
retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
·
siano sospese le attività dei reparti aziendali
non indispensabili alla produzione;
·
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio
e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
·
siano incentivate le operazioni di sanificazione
dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
·
per le sole attività produttive si raccomanda
altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l’accesso agli spazi comuni;
ALLEGATO:
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