L'RSPP

Chi è l’RSPP? Nel D.lgs. 81/08 all’art. 2 let. f viene definito come: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Cos’è precisamente il servizio di prevenzione e protezione? Nel D.lgs. 81/08 art. 2 let. l viene definito come: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Vediamo un ultimo punto. Cos’è la prevenzione? Nel D.lgs. viene definita come: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
L’RSPP, come abbiamo visto nell'articolo precedente sugli obblighi del datore di lavoro, deve essere nominato direttamente dal’ DL, ma non esclude che può essere direttamente il DL (art. 34 c.1 d.lgs. 81/08) fatto salvo per alcune attività in cui l’RSPP non può essere direttamente il DL (art. 31 c.6 d.lgs. 81/08)


I compiti dell’RSPP sono:

-  Individuare i fattori di rischio, così da indicare al DL di valutarli e prevenirli;
-  Elaborare le misure preventive e protettive (art. 28 c. 2 d.lgs. 81/08);
-  Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
-  Proporre programmi di informazione e formazione ai lavoratori;
-  Partecipare alle consultazione in merito alla sicurezza e salute sul lavoro e partecipare alle riunioni periodiche (art. 35 d.lgs. 81/08);
-  Fornire le idonee informazioni (art. 36 d.lgs. 81/08);
-  Essere consultato dal DL riguardo all'idonea fornitura dei DPI per i lavoratori;
-  Essere informato su (art. 18 c. 2 d.lgs. 81/08):
-  Natura dei rischi;
-  Organizzazione, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
-  Descrizione degli impianti e processi produttivi;
-  Informato sugli infortuni e malattie professioni;
-  Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per poter esercitare la figura di RSPP bisogna essere in possesso di alcuni requisiti:

-  Essere in possesso di una laurea ricadente nelle classi (art. 32 c. 5 d.lgs. 81/08): L7 ingegneria civile e ambientale, L8 ingegneria dell’informazione, L9 ingegneria industriale, L17 scienze dell’architettura, L23 scienze e tecniche dell’edilizia;
-  Essere in possesso di diploma (art. 32 c. 2 d.lgs. 81/08) o non essere in possesso di diploma, ma essere dipendente da almeno sei mesi (art. 32 c. 3 d.lgs. 81/08) e frequentare corsi di formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, corsi da stress di lavoro correlato, corsi di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrativo, corso sulle tecniche di comunicazione aziendale. I corsi dono effettuati da numerosi soggetti (art. 32 c. 4 d.lgs. 81/08): università, ISPSEL, INAIL, VV.FF., soccorso pubblico e difesa civile…

In entrambi i casi, si è tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale (art. 32 c. 6 d.lgs. 81/08).


Secogest S.r.l., Società con esperienza pluriennale sulla sicurezza sul lavoro, è in grado di assumere incarichi di RSPP. Per maggiori informazioni CONTATTATECI.

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