Newsletter Luglio 2013

SCADENZE
 
STOP ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
 
A partire dal 01/06/2013 le autocertificazioni non sono più valide e il datore di lavoro deve elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l’azienda è sotto i 10 dipendenti.
 
Tutti coloro che hanno redatto un’autocertificazione devono attivarsi  per completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente, per non incorrere in sanzioni.
 
L’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e del medico competente (nei casi previsti dall’art. 41).
 
Il non adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi equivale ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei Rischi.
 
Inoltre il Datore di Lavoro ha l’obbligo di verificare e/o aggiornare la Valutazione dei Rischi in un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni.
 
Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):
 
  • Omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400
  • Incompleta redazione del DVR: Ammenda da  € 1.000 a 4.000
 
Secogest ha predisposto un’eccezionale offerta promozionale per il supporto e la redazione del DVR.
 
Può richiedere gratuitamente e senza impegno un incontro o sopralluogo  gratuito non impegnativo con un nostro professionista che gratuitamente verificherà la conformità della vostra azienda a norma del D.Lgs 81/08 consigliando il percorso migliore e più economico per il rispetto della normativa cogente
 
 
 FISCO

 1)     Il Decreto del Fare è già in vigore!

È in vigore dal 22 giugno 2013 il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto "Decreto del Fare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, Suppl. Ordinario n. 50.

Composto da 86 articoli e un allegato, il provvedimento contiene misure per:

  • il sostegno alle imprese
  • il potenziamento dell'agenda digitale italiana
  • il rilancio delle infrastrutture
  • la semplificazione amministrativa e fiscale

Tante le novità introdotte nel settore dell'edilizia, con ritocchi sostanziali anche al Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 388/2001), che riguardano

  • SCIA e Comunicazione di Inizio Lavori: prevista la possibilità di delegare allo Sportello Unico l'incombenza di acquisire, anche prima della SCIA, i pareri e i nulla osta necessari.
  • Termine Lavori: il decreto allunga di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori utilizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA alla data di entrata in vigore della norma.
  • Ricostruzione e ristrutturazione edilizia: gli interventi di demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria.
  • Certificato di agibilità: potrà essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi.
  • DURC: per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà essere acquisito in via informatica e avrà validità di 180 giorni.

Previste significative semplificazioni anche per i vincoli ambientali, terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012) e la gestione delle acque sotterranee.

Un capitolo a parte meritano le modifiche apportate al Testo Unico della Sicurezza che semplificano sensibilmente gli adempimenti e gli obblighi a carico delle imprese "Decreto del Fare, semplificazioni su DUVRI e DVR per le attività a basso rischio. La tavola sinottica del modifiche al TUS").

 
Alcune modifiche vengono apportate anche al Codice degli Appalti.

 Acca ha pubblicato uno speciale dedicato al Decreto del Fare pubblicato in Gazzetta, una Tavola sinottica con le modifiche apportate al Codice degli Appalti e il Testo del Decreto Legge.


 

AMBIENTE


 
1)  Dal Ministero i chiarimenti su Attestato di Prestazione Energetica (APE), ACE e modalità di calcolo

 Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 viene soppresso l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e introdotto, in suo luogo, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Poiché sono stati sollevati da più parti dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'Attestato, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, del D.L. 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico.

Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.

Pertanto, fino all'emanazione dei "famosi" decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
 

Quindi APE con le modalità dell'ACE.

 

SICUREZZA SUL LAVORO


 

1)  Decreto del Fare, semplificazioni per le autorizzazioni antincendio

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, l'articolo 38 del DL 69/2013 dispone che gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4 (responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I DPR 151)del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Questi soggetti possono presentare l'istanza preliminare prevista all'articolo 3 e 4 del DPR 151/2011 rispettivamente in materia di valutazione dei progetti nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (in vigore dal 7 ottobre 2011). 

2)  Il Documento di valutazione dei rischi obbligatoriamente  datato

 Dal 1° giugno sono in vigore le procedure standard che le piccole imprese (fino a 10 dipendenti) devono seguire per effettuare la Valutazione dei rischi. Per aiutare questi piccoli imprenditori con il nuovo compito e con la difficoltà di compilare correttamente il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il ministero del lavoro, d'intesa con l'Inail, ha messo a punto 13 faq esplicative. Una di queste riguarda la data da apporre sul Documento. La disposizione è piuttosto rigida: il documento va rigorosamente datato, altrimenti il ministero ritiene che la mancanza possa “costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal Tu”. Il che significa che per il ministero, in caso di mancanza della data, vadano applicate le severe sanzioni previste per la mancata valutazione dei rischi, ossia l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La data può essere attestata dalla sottoscrizione del Documento da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavori per la sicurezza (RLS), del Rappresentante dei lavori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal Medico Competente (se presente). In assenza di tali figure, la data può essere attestata tramite posta elettronica certificata o altra forma prevista per legge. Al riguardo, il ministero ritiene valida anche la cosiddetta “auto prestazione” presso gli uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul Documento. Per le pubbliche amministrazioni la datazione può avvenire tramite: l'adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data (grazie alle procedure di formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto); l'apposizione della marca temporale sui documenti informatici; l'apposizione di autentica di documento, suo deposito o vidimazione di un verbale; la registrazione o la produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

 


QUALITA’


 1)  Arriva il 1 luglio 2013 il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011.  Cosa Cambia? Quali sono gli adempimenti per le imprese?

Il 1 Luglio 2013, la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, verrà abrogata e sostituita dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011).

Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

 
Prodotti e soggetti coinvolti

Quando si parla di Prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Tra gli operatori coinvolti dagli adempimenti normativi troviamo:

- I Fabbricanti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio

- Gli Importatori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dall’Unione, che immetta sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo

- I Distributori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione del mercato

- I Mandatari, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che abbia ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti

 

Le novità

Gli obblighi introdotti dal Regolamento CPR per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento.

In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti dovranno accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.

I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l’indirizzo cui poter essere contattati.

I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.

I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate.

Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

 Dalla CPD alla CPR. Gli adempimenti per i fabbricanti già certificati CPD

A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.

Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.

I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.

Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR.

 


NEWS


 1)    Hai un idea! c’è Punto Nuova Impresa

Formaper, attraverso lo Sportello Punto Nuova Impresa offre agli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi un servizio gratuito mirato e pratico di supporto agli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi nel compiere scelte meditate e consapevoli per avviare attività competitive in grado di reggere sul mercato.

I SERVIZI OFFERTI

Gli esperti dello Sportello Punto Nuova Impresa, attraverso incontri di gruppo e/o individuali, offrono INFORMAZIONI su:

PROCEDURE – si forniscono tutte le informazioni burocratiche e amministrative e sulle spese da sostenere necessarie per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, indicando tutti gli adempimenti da soddisfare per ogni tipo di attività, gli atti autorizzativi richiesti, gli enti abilitati al rilascio, i riferimenti di legge.

FINANZIAMENTI – si forniscono informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello nazionale e regionale per avviare nuove attività in proprio

SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA – si illustrano vantaggi e svantaggi delle varie tipologie giuridiche al fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma giuridica più adatta all’attività che si intende avviare

PIANO D’IMPRESA (BUSINESS PLAN) – si forniscono le prime essenziale indicazioni utili per la redazione del proprio piano d’impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere “sana” e competitiva.

PER RICHIEDERE UN INCONTRO CON GLI ESPERTI è necessario contattare lo Sportello Punto Nuova Impresa che si trova presso le sedi Formaper di:

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MILANO (solo per residenti/domiciliati in Milano e provincia)
Via Santa Marta, 18
Tel. 02/8515.4342 - Fax 02/8515.5331
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DOMANDE E RISPOSTE


DOMANDA: Sono titolare di una tabaccheria, devo redigere il documento di valutazione dei rischi DVR?

RISPOSTA: L’obbligo di valutare tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, è a carico solo del datore di lavoro di un’azienda, che ha un rapporto di lavoro con uno o più lavoratori. Gli obblighi dei lavoratori autonomi sono solo quelli previsti dall’articolo 21 del decreto citato e non prevedono l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

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